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MINIGUIDA  AL  55 %

Un breve dettaglio per orientarsi nell'applicazione delle detrazioni per il risparmio energetico.

 

Dopo quasi due anni nel mezzo della prima applicazione della detrazione per il risparmio energetico del 55%, si desidera proporre una miniguida, con l'obiettivo di riassumere sia i principi generali, che i chiarimenti che sono stati forniti, accanto naturalmente alle novità per il 2009, con particolare riferimento alla Comunicazione approvata a maggio per quanto concerne i lavori che riguardano più anni.

 

AGEVOLAZIONE, AMBITO SOGGETTIVO E TIPOLOGIA DI IMPOSTA

Risparmio

Detrazione, in rate costanti da tre a dieci anni (per il 2008) ed in cinque anni (per il 2009), dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires) del 55% della spesa sostenuta e rimasta a carico, fino a capienza dell'imposta dovuta.

 

Soggetti

Persone fisiche, enti e persone giuridiche, e precisamente:

a) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile;

b) condomini, per gli interventi sulle parti condominiali;

c) inquilini;

d) chi detiene l'immobile in comodato;

e) familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento.

 

Nei casi in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al contenuto dalla società concedente.

In caso di trasferimento di atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati, le relative detrazioni non utilizzate dal cedente, spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio fiscale, questa si trasmette esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene.

 

Spese detraibili

La detrazione deve essere calcolata sui costi, effettivamente rimasti a carico, connessi con l'intervento di risparmio energetico comprese le prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica, e le opere murarie, demolizioni e ricostruzioni.

Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite nei periodi d'imposta precedenti.

Il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi o l'individuazione di specifiche casistiche con decreto Ministero economia e Ministero sviluppo economico.

 

Tipologia di edifici

Sono agevolabili gli interventi effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, di qualunque categoria catastale anche se rurali o strumentali per attività d'impresa o professionali.

Non sono agevolabili gli interventi relativi ad immobili costituenti beni "merce" (risoluzione 303/08 e 340/08).

 

Adempimenti

- Redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (da conservare).

- Redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it dell'attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni. In assenza di quest'ultimo verrà prodotto l'attestato di qualificazione energetica.

- Redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it della scheda informativa (allegato E al decreto 19 febbraio 2007).

 

Vediamo ora alcuni casi particolari:

- Sostituzione di infissi

Limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la scheda informativa (allegato E al decreto del 19 febbraio 2007) può essere sostituita dall'allegato F al decreto di aprile 2008. Non è richiesto l'attestato di qualificazione/certificazione energetica limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto e da un documento (direttamente nella certificazione del produttore o nell'asseverazione se prodotta) che attesti il valore di trasmittanza termica degli infissi sostituiti.

 

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione

Per l'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti (caldaia e valvole) attestante la conformità del prodotto.

 

- Installazione pannelli solari

La scheda informativa (allegato E al decreto 19 febbraio 2007) può essere sostituita dall'allegato F al decreto di aprile 2008. Non è richiesto l'attestato di qualificazione/certificazione energetica.

 

Fatturazione

Nelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera.

 

Modalità di pagamento

Per i soggetti privati, pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale, anche on line, dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi da 344 a 348

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 20 a 24

- Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007, modificato dal Decreto 26 ottobre 2007 e dal Decreto Interministeriale del 7 aprile 2008 pubblicato in G.U. il 24/04/2008

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico aprile 2008

- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

- Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 29 comma 6, come modificata dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2

- Modello di comunicazione approvata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 57639/2009

 

 

LAVORI SU PIU' ANNI 

 

Per monitorare la spesa del Bilancio statale conseguente alle minori entrate tributarie causate dal rispermio d'imposta per i contribuenti che beneficiano della detrazione del 55%, nel caso di lavori pagati in parte nel 2009 e in parte in anni successivi, l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del direttore ha approvato un modello da trasmette in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono stati pagati. La comunicazione potrà essere direttamente trasmessa dal contribuente tramite Fisconline, oppure tramite intermediario abilitato (ad esempio commercialista, Caf ecc).

 

Esempio

Lavori pagati per euro 5.000,00 nel 2009, il saldo sarà liquidato nel 2010. Entro 90 giorni dal 31/12/2009 (se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate in via telematica il modello sottoriportato. Nella dichiarazione dei redditi per il 2009 che verrà presentata nel 2010, si detrarrà la prima delle cinque rate relativamente al 55% calcolato sui 5.000,00 euro.

Nel 2010 verrà pagato il saldo per esempio 4.000,00 euro, verrà trasmessa all'Enea la relativa documentazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori ed infine nella dichiarazione per il 2010, che si presenterà nel 2011, si indicherà la seconda rata del 55% per le spese sostenute nel 2009 e la prima rata del 55% per le spese sostenute nel 2010.

La comunicazione introdotta non è quindi preventiva, come per la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione, bensì riguarderà solamente interventi pagati su due o più anni.

Se nel primo anno, esempio 2009 viene iniziato il lavoro, ma nulla viene pagato, per il 2009 la comunicazione non dovrà essere trasmessa.

Nel modello, oltre ai dati del soggetto e dell'immobile dovrà essere indicato l'ammontare della spesa che è stata sostenuta.

Non è ancora disponibile il software per la spedizione di detto modello. Per le persone fisiche e quelle giuridiche con anno d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di interventi pagati in parte nel 2009, il termine per la trasmissione della comunicazione sarà il 31 marzo 2010.

Nello stesso provvedimento è inoltre previsto che Enea trasmetterà ad Agenzia delle Entrate i dati in suo possesso. Per il controllo del 55% verranno quindi utilizzati i dati in possesso di Enea, i bonifici effettuati e quanto esposto in dichiarazione.

A questo proposito si osserva che gli stessi dati potranno essere utilizzati per controllare, oltre ai beneficiari del risparmio d'imposta, anche chi ha emesso le relative fatture, sia per quanto riguarda Irpef o Ires, che Irap e Iva.

 

 

Tab. 1 - Tipologie di intervento e tetti massimi detraibili

 

Tipologia di intervento

Interventi di riqualificazione energetica edifici esistenti

Interventi sugli involucri di edifici esistenti (cappotti termici, insolazioni, infissi)

Installazione di pannelli solari su edifici esistenti

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti

 

 

Spesa massima

€. 181.818,00

€. 109.091,00

€. 109.091,00

€.   54.545,00

 

Aliquota

55%

55%

55%

55%

 

Detrazione massima

€. 100.000,00

€.   60.000,00

€.   60.000,00

€.   30.000,00

 

 

Fonte: SHOW ROOM porte & finestre - Giugno 2009