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MINIGUIDA AL 55 %Un breve dettaglio per orientarsi nell'applicazione delle detrazioni per il risparmio energetico.Dopo quasi due anni nel mezzo della prima applicazione della detrazione per il risparmio energetico del 55%, si desidera proporre una miniguida, con l'obiettivo di riassumere sia i principi generali, che i chiarimenti che sono stati forniti, accanto naturalmente alle novità per il 2009, con particolare riferimento alla Comunicazione approvata a maggio per quanto concerne i lavori che riguardano più anni.AGEVOLAZIONE, AMBITO SOGGETTIVO E TIPOLOGIA DI IMPOSTARisparmioDetrazione, in rate costanti da tre a dieci anni (per il 2008) ed in cinque anni (per il 2009), dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires) del 55% della spesa sostenuta e rimasta a carico, fino a capienza dell'imposta dovuta.SoggettiPersone fisiche, enti e persone giuridiche, e precisamente:a) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile;b) condomini, per gli interventi sulle parti condominiali;c) inquilini;d) chi detiene l'immobile in comodato;e) familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento.Nei casi in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al contenuto dalla società concedente.In caso di trasferimento di atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati, le relative detrazioni non utilizzate dal cedente, spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio fiscale, questa si trasmette esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene.Spese detraibiliLa detrazione deve essere calcolata sui costi, effettivamente rimasti a carico, connessi con l'intervento di risparmio energetico comprese le prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica, e le opere murarie, demolizioni e ricostruzioni.Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite nei periodi d'imposta precedenti.Il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi o l'individuazione di specifiche casistiche con decreto Ministero economia e Ministero sviluppo economico.Tipologia di edificiSono agevolabili gli interventi effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, di qualunque categoria catastale anche se rurali o strumentali per attività d'impresa o professionali.Non sono agevolabili gli interventi relativi ad immobili costituenti beni "merce" (risoluzione 303/08 e 340/08).Adempimenti- Redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (da conservare).- Redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it dell'attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni. In assenza di quest'ultimo verrà prodotto l'attestato di qualificazione energetica.- Redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dal fine lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it della scheda informativa (allegato E al decreto 19 febbraio 2007).Vediamo ora alcuni casi particolari:- Sostituzione di infissiLimitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la scheda informativa (allegato E al decreto del 19 febbraio 2007) può essere sostituita dall'allegato F al decreto di aprile 2008. Non è richiesto l'attestato di qualificazione/certificazione energetica limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto e da un documento (direttamente nella certificazione del produttore o nell'asseverazione se prodotta) che attesti il valore di trasmittanza termica degli infissi sostituiti.- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazionePer l'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti (caldaia e valvole) attestante la conformità del prodotto.- Installazione pannelli solariLa scheda informativa (allegato E al decreto 19 febbraio 2007) può essere sostituita dall'allegato F al decreto di aprile 2008. Non è richiesto l'attestato di qualificazione/certificazione energetica.FatturazioneNelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera.Modalità di pagamentoPer i soggetti privati, pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale, anche on line, dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
Fonte: SHOW ROOM porte & finestre - Giugno 2009
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