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Precisazioni in merito alla L. 58/2019 ed “ECOBONUS” Decreto Crescita art. 10

Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata

la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

aprile 2019 n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”).

L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza

energetica di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che

ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto immediato del 50% sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da

utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti

di compensabilità.

Resta da parte del cliente finale la possibilità di detrarre la spesa in 10 rate annuali.

Riteniamo opportuno mettere a disposizione di tutti il documento redatto dalle più importanti associazioni

del settore legno per fornire una spiegazione immediata ai privati circa le ragioni dell’inapplicabilità dello sconto

in fattura e la conseguente conversione nel credito d’imposta per ecobonus.

               

Puoi scaricare il documento dal seguente link:     volantino_Articolo10_L.28_FLA_UX_LL